sentenza
Corte di Appello di Palermo, 26 giugno 2026, n. 1865
Corte di Appello di Palermo
Massima
Le liti in materia societaria sono, di regola, suscettibili di compromesso, fatta eccezione per quelle aventi a oggetto interessi propri della società ovvero relative alla violazione di norme dettate a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; l'ambito dell'indisponibilità deve essere limitato agli interessi tutelati da norme inderogabili la cui trasgressione provoca una reazione dell'ordinamento indipendente da ogni impulso di parte.
Le controversie relative alla qualità di socio o di amministratore, unitamente alle pretese patrimoniali o risarcitorie ad esse connesse, attengono alla sfera puramente individuale e contrattuale e sono liberamente deferibili agli arbitri, non ricorrendo la condizione di indisponibilità del diritto.
La domanda di esclusione dell'unico socio accomandatario da una società in accomandita semplice, determinando il venire meno di una delle due categorie di soci essenziali con conseguente scioglimento di diritto della società ai sensi dell'art. 2323 cod. civ., incide su interessi collettivi dei soci e dei terzi tutelati da norme inderogabili, con la conseguenza che il relativo diritto è indisponibile e la controversia non è deferibile agli arbitri.
La nullità del lodo per difetto di valida convenzione d'arbitrato, derivante dall'indisponibilità dei diritti oggetto della controversia, integra un vizio rientrante nell'art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., estraneo all'elenco dell'art. 830, co. 2, cod. proc. civ., con la conseguenza che la pronuncia di nullità del lodo ha esclusivamente carattere rescindente e non consente l'adozione di alcuna ulteriore pronuncia in sede rescissoria.
La parte che intende far valere la nullità del lodo per incompetenza degli arbitri ratione materiae deve avere tempestivamente sollevato il relativo motivo nel corso del procedimento arbitrale, in adempimento dell'onere sancito dall'art. 829, co. 2, cod. proc. civ.; il rispetto di tale onere è soddisfatto quando risulti che gli stessi arbitri abbiano invitato le parti a dedurre al riguardo.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Le liti in materia societaria sono, di regola, suscettibili di compromesso, fatta eccezione per quelle aventi a oggetto interessi propri della società ovvero relative alla violazione di norme dettate a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi; l’ambito dell’indisponibilità deve essere limitato agli interessi tutelati da norme inderogabili la cui trasgressione provoca una reazione dell’ordinamento indipendente da ogni impulso di parte.
Le controversie relative alla qualità di socio o di amministratore, unitamente alle pretese patrimoniali o risarcitorie ad esse connesse, attengono alla sfera puramente individuale e contrattuale e sono liberamente deferibili agli arbitri, non ricorrendo la condizione di indisponibilità del diritto.
La domanda di esclusione dell’unico socio accomandatario da una società in accomandita semplice, determinando il venire meno di una delle due categorie di soci essenziali con conseguente scioglimento di diritto della società ai sensi dell’art. 2323 cod. civ., incide su interessi collettivi dei soci e dei terzi tutelati da norme inderogabili, con la conseguenza che il relativo diritto è indisponibile e la controversia non è deferibile agli arbitri.
La nullità del lodo per difetto di valida convenzione d’arbitrato, derivante dall’indisponibilità dei diritti oggetto della controversia, integra un vizio rientrante nell’art. 829, co. 1, n. 1, cod. proc. civ., estraneo all’elenco dell’art. 830, co. 2, cod. proc. civ., con la conseguenza che la pronuncia di nullità del lodo ha esclusivamente carattere rescindente e non consente l’adozione di alcuna ulteriore pronuncia in sede rescissoria.
La parte che intende far valere la nullità del lodo per incompetenza degli arbitri ratione materiae deve avere tempestivamente sollevato il relativo motivo nel corso del procedimento arbitrale, in adempimento dell’onere sancito dall’art. 829, co. 2, cod. proc. civ.; il rispetto di tale onere è soddisfatto quando risulti che gli stessi arbitri abbiano invitato le parti a dedurre al riguardo.
Come citare
Corte di Appello di Palermo, 26 Giugno 2026, N. 1865, «Corte di Appello di Palermo, 26 giugno 2026, n. 1865», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-palermo-26-giugno-2026-n-1865/