Corte di Appello di Palermo, 19 agosto 2025, n. 1226
Massima
L'annullamento del lodo contrattuale per esorbitanza dai limiti della clausola arbitrale, ex art. 808-ter, co. 2, n. 1, cod. proc. civ., richiede che gli arbitri abbiano pronunciato su conclusioni che oltrepassano i confini oggettivi della convenzione di arbitrato e che la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata nel corso del procedimento arbitrale.
In caso di fusione per incorporazione della società nella quale era contenuta la clausola compromissoria, la società incorporante succede in tutti i rapporti processuali derivanti dall'arbitrato già instaurato, applicandosi la clausola arbitrale della società incorporante quale unico soggetto giuridico esistente, purché le clausole arbitrali siano sostanzialmente equivalenti.
Nell'arbitrato irrituale, in assenza di specifiche regole procedimentali stabilite dalla clausola compromissoria che si limiti a prevedere la decisione a maggioranza con dispensa da ogni formalità, gli arbitri possono liberamente determinare la procedura applicabile, anche conformandosi alle disposizioni di cui all'art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
Il diritto di recesso del socio e la conseguente liquidazione della quota sociale attengono esclusivamente ai rapporti tra socio e società, restando estranei alla controversia arbitrale i profili relativi alla ripartizione delle partecipazioni sociali e alla rideterminazione del loro valore, che riguardano rapporti interni tra soci.
Nelle società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata particolarmente estesa che superi qualsiasi orizzonte previsionale determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, legittimando il diritto di recesso del socio in ogni momento ex art. 2473 cod. civ.
Note Metodologiche
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