decreto
Anno: 2026

Corte di Appello di Napoli, decr. 25 maggio 2026 (R.G. 00001274/2026)

⚖️ Corte di Appello di Napoli
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Massima

Ai fini del riconoscimento del lodo straniero l'istante deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, con traduzione asseverata in lingua italiana, unitamente alla convenzione di arbitrato risultante da clausola compromissoria o compromesso sottoscritti dalle parti ovvero contenuti in uno scambio di lettere o telegrammi conforme alla convenzione di New York del 1958. La controversia avente ad oggetto l'adempimento di obbligazioni contrattuali non verte su diritti indisponibili e può formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana, sicché il lodo che la definisce è riconoscibile ove non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico. Il riconoscimento dell'efficacia in Italia del lodo straniero non comporta il riconoscimento della sua immediata esecutività.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Napoli, 25/05/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-decr-25-maggio-2026-r-g-00001274-2026/