Ai fini del riconoscimento del lodo straniero l’istante deve produrre il lodo in originale o in copia conforme, con traduzione asseverata in lingua italiana, unitamente alla convenzione di arbitrato risultante da clausola compromissoria o compromesso sottoscritti dalle parti ovvero contenuti in uno scambio di lettere o telegrammi conforme alla convenzione di New York del 1958. La controversia avente ad oggetto l’adempimento di obbligazioni contrattuali non verte su diritti indisponibili e può formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana, sicché il lodo che la definisce è riconoscibile ove non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico. Il riconoscimento dell’efficacia in Italia del lodo straniero non comporta il riconoscimento della sua immediata esecutività.
