Corte di Appello di Napoli, 4 giugno 2026, n. 4314
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità non dà luogo ad un giudizio di appello che abiliti il giudice dell'impugnazione ad esaminare direttamente nel merito la decisione arbitrale, bensì ad un giudizio a critica ristretta rivolto ad accertare la sussistenza di taluna delle nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ. e, solo in caso di esito positivo del iudicium rescindens e dichiarazione di nullità della pronuncia arbitrale, ad effettuare il riesame del merito.
La parte che ha dato causa ad un motivo di nullità del lodo non può per questo motivo impugnare il lodo, ai sensi dell'art. 829 co. 2 cod. proc. civ.
Ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., gli errores in iudicando possono essere fatti valere quale causa di nullità del lodo solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non essendo sufficiente la mera previsione di una decisione secondo diritto.
La contraddittorietà del lodo rilevante ai sensi dell'art. 829 n. 4 cod. proc. civ. deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna alla motivazione può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
Note Metodologiche
standard