Corte di Appello di Napoli, 31 maggio 2025, n. 2772
Massima
Il principio del contraddittorio nel procedimento arbitrale va inteso nel senso che, pur nella libertà delle forme del procedimento arbitrale, occorre garantire alle parti parità di diritti e la possibilità di essere sentite e di poter contraddire.
Il vizio di contraddittorietà delle disposizioni del lodo ex art. 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. non riguarda l'ipotesi di incoerenza della motivazione, bensì il contrasto tra varie parti del dispositivo che risultino così contraddittorie ed inconciliabili da rendere sostanzialmente ineseguibile la pronuncia.
Il vizio di contraddittorietà delle disposizioni del lodo può consistere nella contraddittorietà della motivazione che sia di tale gravità da rendere assolutamente incomprensibile la motivazione e tradursi in una sostanziale inesistenza della stessa, non manifestandosi nei termini dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
L'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, co. 2, cod. proc. civ. è ammissibile solo quando espressamente prevista nella convenzione arbitrale.
Note Metodologiche
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