Corte di Appello di Napoli, 29 giugno 2022, n. 3046
Corte di Appello
di Napoli
Massima
In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di potestas iudicandi del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile.
Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come predisposte dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. e, pertanto, pur se vessatorie, quale una clausola compromissoria, non necessitano di specifica approvazione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Napoli, 29/06/2022, n. 3046, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-29-giugno-2022-n-3046-1752148058/