sentenza
Corte di appello di Napoli, 19 dicembre 2025, n. 6676
Corte di Appello di Napoli
Massima
La questione conseguente all'eccezione di arbitrato, rituale o irrituale, sollevata innanzi al giudice ordinario adito nonostante la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici e arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia alla giurisdizione e all'azione giudiziaria.
La decisione con cui il giudice ordinario, in presenza di un'eccezione di compromesso, risolve la questione così posta chiudendo o non chiudendo il processo davanti a sé, costituisce decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria, con la conseguenza che tale pronuncia è impugnabile con l'appello e, ove questo non venga proposto, si forma il giudicato.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Napoli, 19 Dicembre 2025, N. 6676, «Corte di appello di Napoli, 19 dicembre 2025, n. 6676», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-19-dicembre-2025-n-6676-1770761742-6382/