Corte di appello di Napoli, 10 ottobre 2025, n. 4845
Massima
In tema di giudizio arbitrale, la violazione del principio del contraddittorio è configurabile solo in presenza di un'effettiva lesione della possibilità per la parte di dedurre e contraddire, non potendo considerarsi tale la mancata ammissione di una prova testimoniale che rientra nella valutazione discrezionale degli arbitri.
Nell'impugnazione del lodo arbitrale, il vizio di mancata pronuncia su domande ed eccezioni ex art. 829 co. 1 n. 12 cod. proc. civ. non sussiste quando gli arbitri si siano pronunciati sulla questione, ancorché per rigettarla.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale ex art. 829 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'iter logico della decisione o contenga contraddizioni inconciliabili, essendo sufficiente l'esposizione sommaria dei motivi richiesta dall'art. 823 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.
Il vizio di contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo ex art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. non può essere invocato per censurare errori di diritto nella decisione degli arbitri, costituendo tale utilizzo un tentativo improprio di aggirare il divieto di impugnazione per regole di diritto relative al merito ex art. 829 co. 3 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
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