sentenza
N. 2974
Anno: 2025

Corte di Appello di Napoli, 10 giugno 2025, n. 2974

⚖️ Corte di Appello di Napoli
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Massima

L'applicazione di criteri equitativi nella liquidazione del danno ex art. 1226 cod. civ. da parte del collegio arbitrale non trasforma un lodo pronunciato "secondo diritto" in un lodo pronunciato "secondo equità", costituendo l'equità, nel caso di specie, solo il parametro cui l'organo giudicante si conforma per la quantificazione del danno come normativamente consentito.
La pronuncia "secondo equità" nel giudizio arbitrale è quella che si svincola dalla norma astratta ritrovando nel principio di equità la soluzione della controversia, diversamente dall'applicazione di principi equitativi per specifici aspetti della decisione nell'ambito di un ragionamento sviluppato secondo diritto.
Il ricorso a criteri equitativi ex art. 1226 cod. civ. per la liquidazione del danno costituisce applicazione di regole di diritto e non determina violazione dell'art. 822 cod. proc. civ., che vieta agli arbitri di pronunciare secondo equità salvo espressa autorizzazione delle parti.
Il potere discrezionale di determinare l'ammontare del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., non essendo censurabile in sede di legittimità se non per vizi della motivazione, non può costituire motivo di impugnazione del lodo arbitrale per nullità derivante dall'inosservanza delle regole di diritto ex art. 829 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Napoli, 10/06/2025, n. 2974, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-napoli-10-giugno-2025-n-2974-1754375447-4462/