Corte di appello di Milano, ord. 7 dicembre 2025
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., la violazione del principio del contraddittorio deve essere valutata non sotto il profilo meramente formale, bensì verificando se si sia prodotta un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire; ne consegue che la nullità del lodo può essere dichiarata solo ove, alla denuncia del vizio, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'inosservanza procedurale.
Ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato, il requisito del periculum in mora non può ritenersi integrato dalla mera circostanza che la parte vittoriosa nel procedimento arbitrale sia una società di capitali dotata di autonomia patrimoniale perfetta, costituendo tale caratteristica un elemento strutturale proprio di tutte le società di capitali e non potendo, in sé considerata, fondare il concreto pericolo di un danno grave derivante dall'impossibilità di ripetere quanto eventualmente pagato in esecuzione del lodo.
La parte che, nel corso del procedimento arbitrale, non si sia opposta alla concessione di un termine per il deposito di documenti alla controparte né abbia richiesto a propria volta un termine per replicare, non può successivamente fondare l'impugnazione del lodo sulla violazione del contraddittorio in relazione a tale produzione documentale, avendo con il proprio comportamento processuale prestato acquiescenza alla determinazione arbitrale.
Note Metodologiche
standard