Corte di Appello di Milano, ord. 28 marzo 2025
Massima
Il presupposto dei gravi motivi richiesto dall’art. 830 cod. proc. civ. ai fini della sospensione dell’impugnato lodo arbitrale, consiste, in analogia alla disciplina dettata dall’art. 373 cod. proc. civ., nel pericolo di grave ed irreparabile danno per la parte soccombente istante e, più esattamente, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un'eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall'esecuzione della decisione e il pregiudizio che ne deriva all'altra parte, tale da apparire superiore a quello che di norma consegue all'esecuzione forzata, e, sotto il profilo oggettivo, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum nel caso che la sentenza venga poi cassata.
Note Metodologiche
standard