ordinanza
Anno: 2025

Corte di Appello di Milano, ord. 22 luglio 2025

⚖️ Tribunale
📅

Massima

La validità della clausola compromissoria per arbitrato internazionale deve essere verificata dal giudice adito in via preliminare sulla base della Convenzione di New York del 1958, applicando la legge scelta dalle parti o, in mancanza, quella del paese dove dovrebbe essere emesso il lodo, senza che trovino applicazione le norme italiane sulla doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe nella fase preliminare del procedimento ex art. 840-ter cod. proc. civ. è reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 840-ter, co. 7, cod. proc. civ., anche quando contenga una pronuncia di difetto di giurisdizione per la presenza di clausola compromissoria.
Il requisito della forma scritta per la clausola compromissoria internazionale di cui all'art. II della Convenzione di New York è soddisfatto dalla sottoscrizione mediante procedura telematica "point and click", che equivale alla firma delle parti richiesta dalla Convenzione per il riconoscimento delle clausole arbitrali.
Gli artt. 1341 e 1342 cod. civ. non costituiscono norme di applicazione necessaria ex art. 17 l. 218/1995 né esprimono principi di ordine pubblico internazionale, sicché la loro inosservanza non comporta nullità della clausola compromissoria per arbitrato estero quando questa sia regolata da legge straniera che non preveda analoghi requisiti di forma.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale, 22/07/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-ord-22-luglio-2025-1761077089-3339/