Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte di appello di Milano, ord. 19 novembre 2025

Corte di Appello di Milano

Massima

L'impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d'appello soggiace alle regole processuali ordinarie del giudizio di cognizione, sicché la mancata comparizione delle parti all'udienza fissata per la rimessione della causa al collegio e a quella successiva fissata ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ. comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo di impugnazione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi alla Corte d’appello soggiace alle regole processuali ordinarie del giudizio di cognizione, sicché la mancata comparizione delle parti all’udienza fissata per la rimessione della causa al collegio e a quella successiva fissata ai sensi dell’art. 309 cod. proc. civ. comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la dichiarazione di estinzione del processo di impugnazione.

Come citare

Corte di Appello di Milano, 19 Novembre 2025, «Corte di appello di Milano, ord. 19 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-ord-19-novembre-2025-1769356844-4387/

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