Corte di Appello di Milano, 9 giugno 2026, n. 1827
Massima
L'impugnazione del lodo per nullità ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di impugnazione a critica vincolata, ammessa solo per errores in iudicando ed errores in procedendo nei limiti tassativamente previsti dalla norma. Il giudice dell'impugnazione può pervenire a una pronuncia di nullità del lodo solo in base ai vizi puntualmente elencati dall'art. 829 cod. proc. civ. e, solo in caso di dichiarata nullità, può riesaminare il merito della controversia.
La nullità del lodo arbitrale per violazione del principio del contraddittorio deve essere valutata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una verifica volta ad accertare un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, con l'onere per l'impugnante di indicare lo specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
Il difetto di motivazione del lodo, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, risolvendosi in una non-motivazione.
La denuncia di nullità del lodo per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del motivo con il quale si contesti la valutazione dei fatti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale, essendo tale valutazione negozialmente rimessa alla competenza degli arbitri.
Note Metodologiche
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