sentenza
N. 1008
Anno: 2026

Corte di Appello di Milano, 8 aprile 2026, n. 1008

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

Il lodo arbitrale irrituale, in quanto espressione di una composizione negoziale della controversia riconducibile alla volontà delle parti, è impugnabile sia per violazione dei limiti del mandato sia per i vizi che possono vulnerare la volontà negoziale, quali la violenza, il dolo, l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico o di uno degli arbitri, e l'errore.
Nell'arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti.
L'omessa pronuncia rientra fra i motivi astrattamente censurabili in sede di impugnazione del lodo irrituale, sostanziandosi in una violazione del mandato conferito agli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 08/04/2026, n. 1008, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-8-aprile-2026-n-1008/