sentenza
N. 2986
Anno: 2025

Corte di appello di Milano, 5 novembre 2025, n. 2986

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, ammissibile esclusivamente in presenza di specifici motivi corrispondenti a vizi riconducibili agli errores in procedendo elencati all'art. 829, co. 1, cod. proc. civ. ovvero alla violazione delle regole di diritto nei ristretti limiti consentiti dal medesimo articolo, senza che sia consentito al giudice dell'impugnazione procedere ad un riesame nel merito della decisione arbitrale.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha struttura bifasica: la fase rescindente è finalizzata all'accertamento di eventuali nullità per determinati errores in procedendo o per inosservanza delle regole di diritto ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., senza che sia consentito alla Corte d'appello procedere ad accertamenti in fatto; la fase rescissoria, a lodo annullato, è finalizzata al riesame del merito delle domande.
Ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti nella convenzione arbitrale o dalla legge, restando in ogni caso ammessa l'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico.
Nella fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo, l'esame delle censure di nullità per violazione delle regole di diritto in iudicando è limitato all'accertamento della disapplicazione da parte degli arbitri delle regole di diritto che si assumono violate, senza possibilità per la Corte d'appello di procedere ad una interpretazione della volontà delle parti diversa da quella accertata dagli arbitri stessi, né di sindacare la logicità della motivazione o la valutazione degli elementi probatori.
In tema di interpretazione del contratto nel giudizio di impugnazione del lodo, la parte che denunci la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. non può limitarsi a richiamare genericamente tali norme, ma deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, precisando in quale modo e con quali considerazioni gli arbitri si siano discostati dai canoni legali assunti come violati, senza che la censura possa risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione dell'impugnante a quella accolta nel lodo.
Il vizio di omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ. si configura esclusivamente nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito, non estendendosi alle mere difese non qualificabili come eccezioni in senso stretto.
Il giudizio di rinvio conseguente a cassazione della sentenza pronunciata in sede di impugnazione del lodo arbitrale, pur dotato di autonomia, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario; la riassunzione ai sensi dell'art. 392 cod. proc. civ. non si pone come una nuova impugnazione, ma come impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza annullata.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Milano, 05/11/2025, n. 2986, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-5-novembre-2025-n-2986-1769173591-1843/