Corte di Appello di Milano, 5 novembre 2020, n. 2848
Massima
In caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in iudicando anche ove, per decidere, gli arbitri abbiano conosciuto di questioni compromettibili e il giudizio non abbia a oggetto l’invalidità di delibere assembleari, poiché il riferimento del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, art. 36 all’art. 829 cod. proc. civ. va sì correlato al nuovo comma 3 della disposizione citata, ma pur sempre implica che, per stabilire se l’impugnazione sia ammessa dalla legge, si abbia riguardo alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Note Metodologiche
standard