Corte di Appello di Milano, 5 agosto 2022, n. 2704
Massima
Affinché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ. occorre che la clausola sia inserita all’interno delle condizioni generali di contratto, per esse intendendosi quelle fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie).
L'art. 1341, co. 2, cod. civ. non è applicabile in caso di arbitrato internazionale, in quanto derogato in favore dell’applicazione dell'art. 2 della Convenzione di New York che, ai fini della validità della clausola compromissoria, non richiede la specifica approvazione, ma la semplice forma scritta.
Note Metodologiche
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