sentenza
N. 1994
Anno: 2025

Corte di Appello di Milano, 4 luglio 2025, n. 1994

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

La clausola compromissoria ha natura autonoma rispetto al contratto cui accede, con effetti meramente processuali, cosicché persino la nullità del contratto non si comunica ad essa. La clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha una propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede.
La clausola compromissoria contenuta in un contratto scaduto rimane operativa quando il rapporto contrattuale sia proseguito alle medesime condizioni per fatti concludenti, estendendosi la sua efficacia a tutte le controversie sorte durante la prosecuzione del rapporto.
Il requisito della forma scritta per la clausola compromissoria ex artt. 807 e 808, co. 1, cod. proc. civ. resta soddisfatto dalla sottoscrizione del contratto originario che la contiene, anche quando il rapporto contrattuale prosegua successivamente per fatti concludenti senza nuova pattuizione scritta.
Il difetto di doppia sottoscrizione della clausola compromissoria per arbitrato rituale, quando contenuta in un contratto predisposto da una delle parti per regolare una serie indefinita di rapporti e rientrante tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto ex art. 1341 cod. civ., può essere eccepito solo dal contraente aderente alle condizioni predisposte da controparte, e non dal predisponente.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Milano, 04/07/2025, n. 1994, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-4-luglio-2025-n-1994-1759504882-3490/