sentenza
N. 1586
Anno: 2025

Corte di Appello di Milano, 4 giugno 2025, n. 1586

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

L'impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ. è ammessa soltanto per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo, entro i confini dettati dalla norma, e avendo carattere di giudizio a critica limitata non può ammettere il riesame nel merito da parte del giudice dell'impugnazione, consentendo esclusivamente il iudicium rescindens.
La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione del lodo non è espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo e può assumere rilevanza quale vizio soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione, per totale assenza di una motivazione.
Solo in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, l'art. 830 cod. proc. civ. consente il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo iudicium rescissorium.
L'impugnazione del lodo non è proponibile in collegamento alla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione che potrebbero evidenziare l'inosservanza della legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo.
L'ammissibilità di un riesame di merito del lodo è subordinata alla preliminare risoluzione della questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità e soltanto alla condizione che sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 04/06/2025, n. 1586, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-4-giugno-2025-n-1586-1753526469/