sentenza
N. 3306
Anno: 2025

Corte di appello di Milano, 4 dicembre 2025, n. 3306

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

La nullità del lodo arbitrale per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ., è configurabile esclusivamente nel caso di mancato esame da parte degli arbitri di questioni di merito e non quando il collegio arbitrale abbia compiutamente analizzato le domande proposte, pervenendo al loro rigetto sulla base di una valutazione nel merito dei presupposti dedotti.
La nullità del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., è configurabile solo qualora venga posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti, e non quando le questioni decisive siano state oggetto di contraddittorio e di produzione documentale nel corso del procedimento arbitrale.
La nullità del lodo arbitrale per difetto di motivazione ricorre esclusivamente quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'iter del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la ratio decidendi della pronuncia, non essendo sufficiente la mera inadeguatezza o lacunosità argomentativa.
L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in materia di contratti pubblici, è ammissibile nei medesimi limiti della violazione di legge denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ., postulando l'allegazione specifica dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto agli elementi accertati dagli arbitri e non potendo fondarsi sulla mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione.
L'interpretazione delle clausole contrattuali operata dagli arbitri può essere censurata in sede di impugnazione per nullità del lodo esclusivamente sotto il profilo della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., e non mediante la mera prospettazione di un'interpretazione alternativa o la deduzione della sua erroneità.
La nullità del lodo arbitrale per contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., richiede la violazione di norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento che esprimano valori insopprimibili, escludendosi una nozione attenuata di ordine pubblico coincidente con l'insieme delle norme imperative. La violazione di norme imperative che non rivestano carattere di principi fondamentali dell'ordinamento non è idonea a determinare la nullità del lodo sotto tale profilo.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Milano, 04/12/2025, n. 3306, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-4-dicembre-2025-n-3306-1769520004-7926/