sentenza
N. 2926
Anno: 2025

Corte di appello di Milano, 31 ottobre 2025, n. 2926

⚖️ Corte di Appello di Milano
📅

Massima

L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di impugnazione limitata, ammessa solo per determinati vizi in procedendo e per inosservanza di regole di diritto nei limiti della norma citata, non dando luogo a un giudizio di appello che autorizzi il riesame nel merito della decisione degli arbitri.
L'art. 829 co. 1 n. 11 cod. proc. civ. prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità non è ammissibile la rivalutazione del merito della controversia attraverso la critica delle motivazioni poste dall'arbitro a fondamento del lodo sotto il profilo della pretesa contraddittorietà della motivazione stessa.
La violazione del principio del contraddittorio nel giudizio arbitrale, rilevante ai fini della nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 9 cod. proc. civ., si configura quando la decisione degli arbitri sia basata su una questione rilevata d'ufficio e non previamente sottoposta alla valutazione delle parti, ma non quando la decisione si limita a una diversa valutazione del materiale probatorio già presentato e discusso dalle parti durante il procedimento arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 31/10/2025, n. 2926, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-31-ottobre-2025-n-2926-1769079702-1374/