Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 30 marzo 2023, n. 1105

Corte di Appello di Milano

Massima

L'art. 829. n. 11, cod. proc. civ. prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’art. 829. n. 11, cod. proc. civ. prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell’impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione.

Come citare

Corte di Appello di Milano, 30 Marzo 2023, N. 1105, «Corte di Appello di Milano, 30 marzo 2023, n. 1105», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-30-marzo-2023-n-1105-1752148061/

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