Corte di Appello di Milano, 30 giugno 2025, n. 1948
Massima
L'art. 813-ter cod. proc. civ. disciplina l'azione di responsabilità contro gli arbitri a seguito dell'annullamento del lodo per fatti ad essi imputabili, ma non incide, né direttamente né automaticamente, sulla spettanza del compenso, la cui esclusione può derivare solo dall'accertamento giudiziale di dolo o colpa grave in un giudizio autonomo.
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo. L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato.
L'arbitrato libero o irrituale trova la sua fonte in un contratto di mandato con il quale due o più parti incaricano uno o più soggetti di definire una controversia per conto e nell'interesse dei mandanti.
Nell'arbitrato irrituale, il termine prefissato dalle parti per la pronuncia del lodo è, per natura e struttura, essenziale, non potendosi ammettere che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia per un tempo indefinito. Il mandato conferito agli arbitri si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti ai sensi dell'art. 1722, n. 1, cod. civ.
Le parti del procedimento arbitrale irrituale, pur stabilendo un termine per l'espletamento dell'incarico, possono escludere in concreto la sua essenzialità attribuendogli un valore meramente orientativo. L'accertamento dell'essenzialità o della natura ordinatoria del termine è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito.
La natura essenziale o ordinatoria di un termine nell'arbitrato deve essere desunta non solo dalla clausola contrattuale, ma anche dal comportamento successivo delle parti. L'essenzialità del termine per l'adempimento non può essere desunta solo dall'uso di specifiche espressioni temporali, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di considerare perduta l'utilità prefissata decorso il termine stabilito.
Note Metodologiche
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