Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 28 luglio 2026, n. 2340

Corte di Appello di Milano

Massima

L'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, essendo ammessa soltanto per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini tassativi dell'art. 829 cod. proc. civ., e non dà luogo a un giudizio che abiliti il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, consentendo esclusivamente il iudicium rescindens.
Il riesame di merito della pronuncia arbitrale, oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium, è possibile solo ove il giudizio rescindente si sia concluso con l'accertamento della nullità del lodo e a condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia esplicitamente allegata l'erroneità del canone di diritto applicato.
L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa soltanto se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, in coerenza con l'esigenza di stabilità della decisione arbitrale fondata sull'autonomia negoziale espressa nella clausola compromissoria.
Nella fase rescindente il sindacato del giudice dell'impugnazione non può estendersi all'interpretazione del contratto oggetto della controversia arbitrale né alla ricostruzione del fatto operata dal collegio arbitrale, trattandosi di attività riservate al giudizio di merito.
Il rimando alla clausola dell'ordine pubblico contenuto nell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi una nozione attenuata di ordine pubblico coincidente con l'insieme delle norme imperative; l'asserita violazione di norme sostanziali o processuali, anche imperative, non riconducibili a tali principi fondamentali non integra vizio di nullità del lodo.
Non è deducibile come violazione dell'ordine pubblico la censura che, pur formalmente prospettata come contrasto con norma imperativa, si risolva nella critica alla qualificazione negoziale e all'interpretazione delle clausole contrattuali operate dal collegio arbitrale, ovvero nella richiesta di una rivalutazione in fatto delle condotte delle parti.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 28 Luglio 2026, N. 2340, «Corte di Appello di Milano, 28 luglio 2026, n. 2340», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-28-luglio-2026-n-2340/

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