sentenza
N. 1666
Anno: 2026

Corte di Appello di Milano, 27 maggio 2026, n. 1666

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

L'impugnazione per nullità del lodo è giudizio a critica limitata, ammissibile solo in presenza di specifici motivi corrispondenti agli errores in procedendo elencati dall'art. 829, co. 1, cod. proc. civ. o alla violazione delle regole di diritto nei ristretti limiti consentiti, e non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi il riesame nel merito della decisione degli arbitri. L'impugnazione consente esclusivamente il iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza di una delle nullità tassativamente previste, e solo all'esito dell'accertamento della nullità del lodo è possibile il riesame del merito nel successivo iudicium rescissorium. Il potere di gestione della controversia conferito a un terzo, comprensivo della valutazione di tutte le azioni conseguenti, include anche l'impugnazione del lodo, iniziativa strettamente connessa e conseguente alla pronuncia arbitrale. Il contraddittorio nel procedimento arbitrale è rispettato ogni volta che alle parti sia data, con qualsiasi modalità, la possibilità di svolgere le proprie difese su tutto il materiale della lite, con modalità e tempi ragionevoli, dovendosi tenere conto della maggiore snellezza e celerità proprie della procedura arbitrale. La violazione del contraddittorio va apprezzata non sotto il profilo formale, ma nella prospettiva dell'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, sicché la nullità del lodo e del procedimento va dichiarata solo ove alla denuncia del vizio segua l'indicazione dello specifico pregiudizio arrecato al diritto di difesa. Il difetto di motivazione rende nullo il lodo soltanto quando la motivazione sia del tutto assente ovvero a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, denotando un iter argomentativo inaccettabile sul piano dialettico che si risolva in una non-motivazione, restando precluso il riesame del merito. Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudicante pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; al di fuori di tali ipotesi resta libera l'individuazione dell'esatta natura dell'azione e la qualificazione giuridica della fattispecie.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Milano, 27/05/2026, n. 1666, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-27-maggio-2026-n-1666/