Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 26 giugno 2026, n. 2018

Corte di Appello di Milano

Massima

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale non costituisce un ordinario giudizio di appello: il giudice dell'impugnazione non è chiamato a confermare o riformare la decisione di primo grado, ma a verificare se la decisione resa dall'organo arbitrale sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dall'art. 829 cod. proc. civ.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si articola in due fasi distinte: la fase rescindente, finalizzata all'accertamento dei vizi di nullità tassativamente previsti dalla legge, e la fase rescissoria, nella quale, all'esito dell'annullamento del lodo, il giudice procede al riesame del merito della controversia ai sensi dell'art. 830 cod. proc. civ.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che ha natura di giudizio a critica vincolata, la parte impugnante ha l'onere di formulare i motivi con necessaria specificità, indicando puntualmente la corrispondenza tra le censure proposte e i casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ.; il requisito di specificità deve intendersi in maniera ancora più rigorosa rispetto all'ordinario giudizio di appello, essendo la fase rescindente assimilabile al ricorso per cassazione.
La parte impugnante il lodo arbitrale non può aggiungere nuovi motivi di impugnazione nel corso del giudizio rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo; il giudice dell'impugnazione non può rilevare d'ufficio la nullità del lodo né dichiararla per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'impugnazione, in applicazione del principio dispositivo e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non ricorre per ogni contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione o per mera insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le diverse statuizioni del dispositivo, ovvero una contraddizione tra motivazione e dispositivo tale da rendere impossibile la comprensione della ratio decidendi, equivalente a una sostanziale carenza assoluta di motivazione.
La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione del lodo, non espressamente prevista tra i vizi che ne comportano la nullità, può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La nullità del lodo per contrarietà all'ordine pubblico processuale, ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., deve essere interpretata in senso restrittivo, limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, con esclusione di una nozione attenuata di ordine pubblico coincidente con l'insieme delle norme imperative.
La nullità del lodo per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ. non ricorre quando il collegio arbitrale abbia valutato la domanda, ancorché dichiarandola inammissibile; la declaratoria di inammissibilità costituisce pronuncia sulla domanda e non integra il vizio di omessa pronuncia.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale non costituisce un ordinario giudizio di appello: il giudice dell’impugnazione non è chiamato a confermare o riformare la decisione di primo grado, ma a verificare se la decisione resa dall’organo arbitrale sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dall’art. 829 cod. proc. civ.
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si articola in due fasi distinte: la fase rescindente, finalizzata all’accertamento dei vizi di nullità tassativamente previsti dalla legge, e la fase rescissoria, nella quale, all’esito dell’annullamento del lodo, il giudice procede al riesame del merito della controversia ai sensi dell’art. 830 cod. proc. civ.
Nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che ha natura di giudizio a critica vincolata, la parte impugnante ha l’onere di formulare i motivi con necessaria specificità, indicando puntualmente la corrispondenza tra le censure proposte e i casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ.; il requisito di specificità deve intendersi in maniera ancora più rigorosa rispetto all’ordinario giudizio di appello, essendo la fase rescindente assimilabile al ricorso per cassazione.
La parte impugnante il lodo arbitrale non può aggiungere nuovi motivi di impugnazione nel corso del giudizio rispetto a quelli indicati nell’atto introduttivo; il giudice dell’impugnazione non può rilevare d’ufficio la nullità del lodo né dichiararla per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell’impugnazione, in applicazione del principio dispositivo e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. non ricorre per ogni contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione o per mera insufficienza della stessa, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le diverse statuizioni del dispositivo, ovvero una contraddizione tra motivazione e dispositivo tale da rendere impossibile la comprensione della ratio decidendi, equivalente a una sostanziale carenza assoluta di motivazione.
La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione del lodo, non espressamente prevista tra i vizi che ne comportano la nullità, può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
La nullità del lodo per contrarietà all’ordine pubblico processuale, ai sensi dell’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., deve essere interpretata in senso restrittivo, limitato alle norme fondamentali e cogenti dell’ordinamento, con esclusione di una nozione attenuata di ordine pubblico coincidente con l’insieme delle norme imperative.
La nullità del lodo per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 829, co. 1, n. 12, cod. proc. civ. non ricorre quando il collegio arbitrale abbia valutato la domanda, ancorché dichiarandola inammissibile; la declaratoria di inammissibilità costituisce pronuncia sulla domanda e non integra il vizio di omessa pronuncia.

Come citare

Corte di Appello di Milano, 26 Giugno 2026, N. 2018, «Corte di Appello di Milano, 26 giugno 2026, n. 2018», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-26-giugno-2026-n-2018/

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