sentenza
N. 1907
Anno: 2025

Corte di Appello di Milano, 26 giugno 2025, n. 1907

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

L'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dall'art. 829 cod. proc. civ., e non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens.
La nullità del lodo per contraddittorietà ex art. 829, n. 11, cod. proc. civ. non sussiste per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione, ma soltanto quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione.
La contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione del lodo può assumere rilevanza quale vizio del lodo soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Il difetto di motivazione del lodo, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 26/06/2025, n. 1907, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-26-giugno-2025-n-1907-1755251871-8488/