Corte di Appello di Milano, 23 ottobre 2020, n. 2703
Corte di Appello
di Milano
Massima
Ai fini della sussistenza di un’ipotesi di nullità del lodo per violazione del principio del contraddittorio, è necessaria la mancata notifica della domanda di arbitrato, a nulla rilevando la mancata costituzione dei soggetti citati.
L’omessa o contraddittoria motivazione è rilevante, in sede di impugnazione di lodo arbitrale, soltanto quando si concreti in una inconciliabilità fra parti del dispositivo, o parti della motivazione, di gravità tale da rendere impossibile la ricostruzione della ratio decidendi, e, quindi, da tradursi in sostanziale mancanza della motivazione stessa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 23/10/2020, n. 2703, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-23-ottobre-2020-n-2703-1752148053/