sentenza
N. 2516
Anno: 2025

Corte di appello di Milano, 21 settembre 2025, n. 2516

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

L'impugnazione del lodo arbitrale ex art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di giudizio a critica limitata e non consente il riesame nel merito della decisione degli arbitri, ammettendo esclusivamente l'accertamento della sussistenza delle cause di nullità tassativamente previste dalla norma.
La nullità del lodo arbitrale per contraddittorietà della motivazione ex art. 829, n. 11, cod. proc. civ. sussiste quando le argomentazioni degli arbitri non consentono di identificare il procedimento logico-giuridico che ha portato alla decisione o rendono impossibile individuare la ratio decidendi adottata.
Il motivo di impugnazione del lodo arbitrale concernente la motivazione è unicamente quello previsto dall'art. 829, n. 5, cod. proc. civ., che prevede la nullità del lodo che manchi della sommaria esposizione dei motivi quale elemento essenziale ex art. 823 cod. proc. civ.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale non sono ammissibili censure che introducano valutazioni di merito sulla decisione arbitrale, essendo consentito esclusivamente il sindacato sui vizi processuali e sulle violazioni di legge nei limiti tassativamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.
La produzione di nuovi documenti nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale è inammissibile quando i documenti erano nella disponibilità della parte già all'epoca della procedura arbitrale, salvo che si tratti di provvedimenti dell'autorità giudiziaria resi pubblici e pacificamente consultabili.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 21/09/2025, n. 2516, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-21-settembre-2025-n-2516-1762263842-8205/