Corte di Appello di Milano, 21 luglio 2025, n. 2248
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale per nullità ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di impugnazione limitata, essendo ammessa esclusivamente per i vizi in procedendo e per inosservanza delle regole di diritto nei limiti tassativamente previsti dalla norma, e si articola in una fase rescindente volta ad accertare l'esistenza delle nullità e in una eventuale fase rescissoria di riesame nel merito.
La contraddittorietà del lodo arbitrale, quale causa di nullità ex art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., ricorre quando emerga contrasto tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione rileva come vizio solo quando impedisca la ricostruzione dell'iter logico-giuridico per totale assenza di motivazione riconducibile al modello funzionale.
Nella fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullità non è consentito procedere ad accertamenti di fatto né contestare la valutazione dei fatti dedotti dalle parti e delle prove acquisite nel procedimento arbitrale, dovendo il giudice limitarsi ad accertare le eventuali cause di nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ.
Nell'arbitrato rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all'osservanza delle norme del codice di procedura civile, è consentito alle medesime di modificare ed ampliare le iniziali domande senza applicazione delle preclusioni processuali, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
Il vincolo degli arbitri all'osservanza delle norme del codice di procedura civile deve provenire da manifestazione di volontà espressa e inequivoca delle parti, non potendo desumersi tacitamente dalle eccezioni procedurali sollevate nel corso del giudizio arbitrale.
L'eccezione di incompetenza degli arbitri per pronuncia oltre i limiti della convenzione arbitrale deve essere sollevata nel corso del procedimento arbitrale a pena di inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 817 cod. proc. civ.
La nullità della consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento arbitrale per violazione del contraddittorio nell'acquisizione di informazioni da terzi estranei al giudizio richiede la dimostrazione del nesso causale tra l'irregolarità denunciata e il contenuto della relazione peritale, non essendo sufficiente la mera allegazione dell'evento viziante.
Note Metodologiche
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