Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 19 ottobre 2021, n. 3006

Corte di Appello di Milano

Massima

Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso. In particolare, l'errore rilevante è solo quello attinente alla formazione della volontà degli arbitri, che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici o viceversa, mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 19 Ottobre 2021, N. 3006, «Corte di Appello di Milano, 19 ottobre 2021, n. 3006», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-19-ottobre-2021-n-3006-1752148056/

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