Corte di appello di Milano, 18 settembre 2025, n. 2509
Massima
L'eccezione di mancanza di potere di ius dicere in capo all'arbitro costituisce eccezione processuale che deve essere tempestivamente proposta nel procedimento arbitrale, a pena di decadenza, non potendo essere sollevata per la prima volta nell'opposizione al lodo.
Il lodo arbitrale è nullo per contraddittorietà delle disposizioni, ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ., quando l'arbitro aderisca espressamente ad un orientamento giuridico ma nella parte dispositiva pronunci in senso difforme dai principi affermati.
Dichiarata la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., il giudice dell'opposizione decide il merito della controversia ex art. 830, co. 2, cod. proc. civ., salvo diversa pattuizione delle parti.
La clausola compromissoria statutaria che prevede la devoluzione ad arbitrato delle controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale comprende le controversie relative alla restituzione dei finanziamenti soci.
Note Metodologiche
standard