sentenza
N. 3539
Anno: 2025

Corte di appello di Milano, 18 dicembre 2025, n. 3539

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, ammissibile esclusivamente in presenza di specifici motivi corrispondenti a vizi riconducibili agli errores in procedendo elencati all'art. 829, co. 1, cod. proc. civ., ovvero alla violazione delle regole di diritto nei ristretti limiti consentiti dal medesimo articolo, senza che ciò autorizzi il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri.
A seguito della riforma introdotta dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti nella convenzione di arbitrato o dalla legge, restando in ogni caso consentita l'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ.
La nozione di ordine pubblico rilevante ai fini dell'impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. deve intendersi come ordine pubblico internazionale, ossia come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento che trovano sintesi nella Costituzione e nelle disposizioni sovranazionali poste a tutela dell'interesse generale, con esclusione della nozione attenuata di ordine pubblico interno coincidente con le norme imperative dell'ordinamento.
La rinuncia a una domanda nel procedimento arbitrale deve risultare in maniera univoca da una manifestazione di volontà certa e inequivocabile della parte interessata, non essendo sufficiente la mera omissione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, occorrendo invece accertare, dalla valutazione complessiva della condotta processuale, se emerga una volontà inequivoca di non insistere sulla domanda pretermessa.
Non sussiste ultrapetizione quando il collegio arbitrale pronuncia su una domanda che, pur non espressamente riproposta in un atto intermedio del procedimento, sia stata oggetto di contraddittorio tra le parti, sia stata richiamata negli atti conclusivi e sia stata contestata nel merito dalla controparte senza eccezione di rinuncia.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 18/12/2025, n. 3539, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-18-dicembre-2025-n-3539-1770761742-2825/