Corte di Appello di Milano, 17 luglio 2025, n. 2190
Massima
Il lodo parziale è immediatamente impugnabile ai sensi dell'art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo quando, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, attesa l'esecutività che il lodo può assumere. Il lodo non definitivo, che risolve questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito senza definire il giudizio, è impugnabile unicamente unitamente al lodo definitivo.
La nomina degli arbitri da parte delle parti ha priorità rispetto al meccanismo sostitutivo ex art. 810, cod. proc. civ. In assenza di specifica indicazione sulle modalità di nomina nella clausola compromissoria, è corretto che nella costruzione del collegio arbitrale sia data priorità alla nomina ad opera delle parti. Il meccanismo sostitutivo dell'art. 810, cod. proc. civ., interviene solo "in mancanza di nomina" ad opera delle parti.
La semplice circostanza che un rapporto sostanziale sia plurilaterale non postula necessariamente la sussistenza di un litisconsorzio necessario nell'arbitrato. Il litisconsorzio necessario si verifica solo se la decisione su tale rapporto sostanziale non possa essere efficace, neppure tra i partecipanti al giudizio, se non in quanto resa nei confronti di tutte le parti del contratto.
Il fatto che il contratto sia plurilaterale e più parti siano vincolate dalla medesima convenzione di arbitrato non è di per sé sufficiente a costituire un litisconsorzio necessario, per il quale è richiesta la sussistenza dell'ulteriore requisito dell'impossibilità di rendere una decisione che non sia unitaria rispetto a tutti i contraenti.
Il litisconsorzio necessario nell'arbitrato sussiste solo quando l'azione tenda alla costituzione o alla modifica di un rapporto plurisoggettivo unico oppure all'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti. Non ricorre quando il collegio procede, in via meramente incidentale, ad accertare una situazione giuridica che riguardi anche un terzo, poiché gli effetti di tale accertamento non si estendono a quest'ultimo ma restano limitati alle parti in causa.
L'accertamento relativo alla sussistenza o meno di una situazione di litisconsorzio necessario nell'arbitrato va effettuato sulla base del petitum, ovvero in base al risultato effettivamente perseguito dalle parti, distinguendo l'effettiva domanda da ciò che viene dedotto solo per una decisione incidentale. Il litisconsorzio necessario è configurabile solo in riferimento alle domande principali proposte dalle parti, e non su quanto viene dedotto soltanto incidenter tantum.
Note Metodologiche
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