Corte di Appello di Milano, 16 novembre 2022, n. 3622
Massima
L'ambito di cognizione del giudice dell'impugnazione, nel caso in cui sia dedotto il vizio di contraddittorietà delle disposizioni previsto dall'art. 829 n. 11 cod. proc. civ., concerne il contrasto tra le diverse parti del dispositivo del lodo, che per la loro inconciliabilità rendano impossibile l'esecuzione del lodo medesimo, nonché, accedendo all'interpretazione più estensiva, la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo del lodo o tra diverse parti della motivazione, esclusivamente quando la contraddittorietà si risolva nell'assoluta impossibilità di ricostruire la ratio decidendi, con conseguente sostanziale assenza di motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
standard