Corte di Appello di Milano, 16 luglio 2025, n. 2187
Massima
La validità della clausola compromissoria che deroga alla giurisdizione italiana in favore di arbitri stranieri deve essere valutata secondo la legge scelta dalle parti per regolare il contratto, ai sensi dell'art. V della Convenzione di New York e dell'art. 840, co. 3, n. 1, cod. proc. civ.
Nell'opposizione ex art. 840 cod. proc. civ. al decreto di riconoscimento di lodo arbitrale straniero, i rilievi sulla validità della clausola arbitrale devono essere espressi in relazione alle previsioni contenute nella legge applicabile alla convenzione arbitrale e non possono essere valutati se formulati esclusivamente con riferimento alla legge italiana quando questa non sia applicabile.
L'art. 840 cod. proc. civ. contempla il vaglio della Corte d'Appello sull'opposizione al riconoscimento del lodo straniero nella sola ipotesi di invalidità della convenzione arbitrale e non nell'ipotesi di inesistenza tout court del lodo, che deve essere fatta valere nella sede preposta mediante previo giudizio di accertamento innanzi al tribunale ordinario competente.
Ai sensi dell'art. II della Convenzione di New York, la convenzione scritta può considerarsi sussistente quando le parti abbiano perfezionato il contratto attraverso scambio di comunicazioni che incorporano condizioni generali contenenti clausola di arbitrato, mediante rinvio espresso a documenti contenenti la clausola compromissoria.
Note Metodologiche
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