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Corte di Appello di Milano, 16 giugno 2026, n. 1887

L’impugnazione del lodo non costituisce un giudizio di appello ma è circoscritta all’accertamento delle cause di nullità previste dall’art. 829 c.p.c., configurandosi come impugnazione a critica limitata ammessa soltanto per determinati errores in procedendo e per inosservanza delle regole di diritto.
Nel giudizio di impugnazione del lodo il sindacato della corte di appello resta circoscritto a un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto il riesame dei fatti di causa, nemmeno sotto il profilo dell’adeguatezza e congruità dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri.
La denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
L’art. 829 co. 3 c.p.c., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006; tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito, la legge cui l’art. 829 co. 3 c.p.c. rinvia deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

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