Corte di Appello di Milano, 16 aprile 2026, n. 1099
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. ha carattere di impugnazione limitata e non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi la corte a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente lo iudicium rescindens, consistente nell'accertare la sussistenza o l'insussistenza delle nullità previste dalla norma.
In ipotesi di arbitrato rituale di equità, è preclusa l'impugnazione del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale o per errores in iudicando che non si traducano nell'inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti né suscettibili di formare oggetto di compromesso. L'impugnazione è possibile unicamente se la decisione arbitrale determini uno stravolgimento dei valori fondamentali posti dall'ordinamento a salvaguardia di esigenze di interesse generale.
La clausola compromissoria inserita nello statuto di un'associazione costituisce un contratto autonomo con effetti processuali, dotato di propria individualità rispetto allo statuto che regola la vita dell'associazione, sicché la soppressione della clausola compromissoria, concernendo un diritto di rango costituzionale quale la tutela giurisdizionale, richiede il consenso individuale di tutti gli associati e non può essere disposta a maggioranza.
La contraddittorietà rilevante ai fini della nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. è soltanto quella che emerge tra le diverse componenti del dispositivo ovvero, in dati casi, tra motivazione e dispositivo, e non già la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione.
L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando per questo trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Note Metodologiche
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