Corte di Appello di Milano, 12 luglio 2019, n. 3123
Corte di Appello
di Milano
Massima
In caso di clausola compromissoria conclusa prima della riforma del 2006, si deve ritenere che le parti abbiano rinunziato all’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto ove abbiano fatto riferimento, nella detta clausola compromissoria, a un regolamento arbitrale ai sensi del quale esse hanno rinunziato a tutti i mezzi di impugnazione cui possono validamente rinunziare (nel caso di specie, il regolamento arbitrale ICC 2012).
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 12/07/2019, n. 3123, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-12-luglio-2019-n-3123-1752148050/