sentenza
N. 1855
Anno: 2025

Corte di Appello di Milano, 11 giugno 2025, n. 1855

⚖️ Corte di Appello di Milano
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Massima

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie "in ordine alla interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo" si estende alle controversie che, pur essendo formalmente qualificate come extracontrattuali, riguardano necessariamente l'interpretazione e l'applicazione dell'accordo per la definizione dei diritti delle parti, anche quando dette controversie siano promosse per contraffazione di marchio e concorrenza sleale.
Quando tra le parti esiste un accordo di coesistenza per l'uso di marchi contenente clausola compromissoria, le controversie relative all'utilizzo dei marchi coesistenti rientrano nella cognizione arbitrale prevista dalla clausola, in quanto riguardano necessariamente la corretta interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo che disciplina la coesistenza stessa.
Non sussiste alcun limite alla compromettibilità in arbitri delle controversie relative a marchi dell'Unione Europea, non potendosi desumere tale limite dalla previsione di uno specifico riparto di competenze tra le diverse autorità giudiziarie nazionali.
La transazione successiva che regola aspetti specifici e circoscritti dei rapporti tra le parti non costituisce novazione dell'accordo principale né deroga alla clausola compromissoria in esso contenuta, quando dal tenore della transazione risulta chiaramente che l'intenzione delle parti è quella di regolamentare soltanto la specifica vicenda oggetto della transazione stessa.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Milano, 11/06/2025, n. 1855, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-11-giugno-2025-n-1855-1755251871-5787/