Corte di Appello di Milano, 10 giugno 2025, n. 1667
Massima
L'impugnazione del lodo per nullità ex art. 829 cod. proc. civ. ha una connotazione limitata, ammessa solo per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini della suddetta disposizione, non abilitando il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione arbitrale, ma consentendo esclusivamente il iudicium rescindens.
A seguito della riforma dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. operata dal d.lgs. n. 40/2006, l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, con conseguente ribaltamento dell'impostazione previgente che sempre ammetteva tale impugnazione salvo diversa pattuizione.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale, quale vizio riconducibile all'art. 829, n. 5, cod. proc. civ., è ravvisabile soltanto quando la motivazione manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, denotando un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico.
Nel giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, richiedendo la specifica indicazione del pregiudizio arrecato al diritto di difesa.
Ai fini dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., la contrarietà all'ordine pubblico deve essere interpretata in senso restrittivo come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, richiedendo che il lodo contenga nel dispositivo un comando in netto contrasto con i principi fondanti l'ordinamento.
La contraddittorietà del lodo ex art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. rileva quando il contrasto emerga tra le diverse componenti del dispositivo ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio autonomo.
Note Metodologiche
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