Corte di Appello di Milano, 1 agosto 2025, n. 2400
Massima
In caso di impugnazione del lodo arbitrale per errore nella determinazione della decorrenza degli interessi legali e del riconoscimento della rivalutazione monetaria, l'accertamento della natura della pretesacreditoria (se da inadempimento contrattuale o da ripetizione d'indebito) determina il regime giuridico applicabile, con conseguente decorrenza degli interessi dalla data dell'inadempimento anziché dalla datadella domanda quando si tratti di obbligazione corrispettiva.
Il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ. nell'ambito del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale è ammissibile in via presuntiva nella misura del differenziale tra il tasso di rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e il saggio degli interessi legali, purché il creditore ne faccia specifica richiesta e il parametro economico risulti superiore al tasso legale nel periodo di mora.
La richiesta di maggior danno da svalutazione monetaria in misura superiore al differenziale tra rendimento dei titoli di Stato e interessi legali richiede la prova effettiva del danno subito mediante idonea e completa documentazione, non essendo sufficiente una generica perizia di parte redatta ad altri fini e su basi informative incomplete.
Note Metodologiche
standard