Corte di Appello di Messina, 30 giugno 2025, n. 263
Massima
A differenza dell'arbitrato rituale, che ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, il deferimento della controversia agli arbitri irrituali si configura come rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica.
Nell'arbitrato rituale l'eccezione di compromesso ha carattere processuale e dà luogo ad una questione di competenza, mentre nell'arbitrato irrituale la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito, riguardante l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria ed avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale.
Note Metodologiche
standard