Corte di Appello di Messina, 13 ottobre 2021, n. 454
Corte di Appello
di Messina
Massima
Per il chiaro disposto dell'art. 820, co. 4, cod. proc. civ. il termine di giorni 240 previsto per la pronuncia del lodo è prorogato di ulteriori 180 giorni nei casi ivi previsti, tra cui rientra la pronunzia di un lodo non definitivo o di un lodo parziale. Con riferimento al lodo parziale la norma non distingue tra lodo interlocutorio e lodo che decide parzialmente il merito della controversia, e quindi immediatamente impugnabile, per cui si deve ritenere che in entrambi i casi il termine sia prorogato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Messina, 13/10/2021, n. 454, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-messina-13-ottobre-2021-n-454-1752148056/