sentenza
N. 119
Anno: 2023

Corte di Appello di Lecce, 1 febbraio 2023, n. 119

⚖️ Corte di Appello di Lecce
📅

Massima

Gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d'arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Lecce, 01/02/2023, n. 119, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-lecce-1-febbraio-2023-n-119-1752148061/