La sospensione dell’efficacia esecutiva del lodo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 825 cod. proc. civ. presuppone l’immediata evidenza della fondatezza dell’impugnazione, che va esclusa quando i motivi dedotti investano questioni complesse, richiedenti un’approfondita valutazione giuridica propria del giudizio di merito.
L’istanza di sospensione va altresì rigettata in difetto di periculum in mora, quando il pregiudizio allegato si fondi su scenari meramente ipotetici e non sia sorretto da documentazione obiettiva.
