Corte d’appello di Milano, ordinanza del 26 febbraio 2026
Corte di Appello
Massima
Ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo arbitrale impugnato ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., è necessario verificare sia il fumus boni iuris, mediante l'esame della significatività dei motivi di impugnazione che richiedono una cognizione piena, sia il periculum in mora, mediante la valutazione del rischio concreto di impossibilità di restituzione delle somme eventualmente versate in caso di accoglimento dell'impugnazione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 26/02/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-milano-ordinanza-del-26-febbraio-2026-1776431401-6057/