Corte di Appello di Genova, ord. 3 giugno 2020
Corte di Appello
di Genova
Massima
Tenuto conto che il giudizio di opposizione si svolge, per il richiamo fatto dall’art. 840 cod. proc. civ. , secondo l’art. 645 cod. proc. civ. e seguenti, e, quindi, secondo la normativa in tema di decreto ingiuntivo, per concedersi l’esecuzione provvisoria del lodo in pendenza di opposizione, deve accertarsi se sussistano i requisiti previsti dall’art. 648 cod. proc. civ., dovendosi considerare il lodo straniero dotato della stessa rilevanza probatoria che assiste la prova scritta nel procedimento monitorio.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Genova, 03/06/2020, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-ord-3-giugno-2020-1752148053/